Art. 1.

      1. Nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia scolastiche, considerate l'utilità sociale e la funzione educativa di un abbigliamento scolastico improntato alla praticità, al decoro, alla sobrietà e all'uniformità di immagine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, d'intesa con le regioni, i criteri e le condizioni per l'erogazione di incentivi ai consigli di istituto che abbiano previsto l'adozione di un abbigliamento uniforme, secondo modelli predisposti da ogni singolo istituto, per gli alunni e gli studenti frequentanti la scuola dell'obbligo.